La Corte di Giustizia Europea nella sentenza del 13 gennaio 2022, ha fissato il seguente principio di diritto:
“La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura
in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa
osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di
insegnamento pubblico dall’applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una
successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun’altra misura effettiva
nell’ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall’altro, che la necessità di un
titolo di idoneità rilasciato da un’autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire
l’insegnamento della religione cattolica non costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5,
punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola
volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo
determinato”.
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