Circolare 210

Whistleblowing: le novità introdotte del D.lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019

Whistleblowing: le novità introdotte del D.lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019

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Personale tecnico

Il Decreto Legislativo 24/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione di illeciti e delle tutele riconosciute ai segnalanti, finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower (“informatore” tradotto in italiano), in modo che lo stesso sia maggiormente incentivato all’effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate
nel decreto. Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023. A questo link potrà prendere visione del testo completo: DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 – Normattiva
Lo stesso dovrà essere pubblicato in Amministrazione Trasparente, sezione “disposizioni generali”, sottosezione livello 2 “atti generali: riferimenti normativi su organizzazione e attività”

Chi è il Whistleblower?
Il whistleblower è la persona che segnala, divulga o denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

  • Dipendenti pubblici;
  • Lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
  • Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato;
  • Collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato;
  • Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
  • Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Le disposizioni del decreto non si applicano «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate».

Quando si può segnalare?

  • Quando il rapporto giuridico è in corso;
  • Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • Durante il periodo di prova;
  • Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

Quali sono i canali di segnalazione?

  • Canale interno: I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest’ultimo, anche nell’ipotesi di condivisione, la
    gestione del canale di segnalazione interna. Con la Delibera n. 416/2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha individuato nel Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale il Responsabile della prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche, cui vanno inviate le
    segnalazioni di fatti che configurano ipotesi di corruzione, limitatamente alle scuole.
  • Canale esterno: L’Autorità competente per le segnalazioni esterne, anche del settore privato, è l’ANAC. Whistleblowing – www.anticorruzione.it
  • Divulgazione pubblica
  • Denuncia all’autorità giudiziaria o contabile

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 6 (canale interno non previsto, non attivo o non conforme; la segnalazione al canale interno non ha avuto seguito; il segnalante ha fondati motivi di ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito o che ci sia rischio di ritorsione; il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse), è possibile effettuare una segnalazione esterna.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

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