CCNL – RSU e Contratto di istituto
ll Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato tra l’ARAN e le Organizzazioni Sindacali del comparto scuola è volto a disciplinare il rapporto di lavoro sia dal punto di vista normativo (orario, qualifiche e mansioni, stabilità del rapporto e così via) sia dal punto di vista economico (retribuzione, trattamenti di anzianità e così via).
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola statale si applica al personale (sia a tempo indeterminato che determinato) docente di tutti gli ordini e gradi, educativo e ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA).
- Contratto collettivo nazionale triennio 2016/2018;
Rappresentanze sindacali unitarie (RSU)
RSU vuol dire Rappresentanza Sindacale Unitaria. È un organismo sindacale che esiste in ogni luogo di lavoro pubblico e privato, infatti la legge sancisce il diritto della contrattazione sul posto di lavoro per alcune materie (criteri utilizzo del personale, criteri di assegnazione ai plessi, organizzazione e orario di lavoro, ripartizione fondo istituto, diritti sindacali…).
Modalità di costituzione
La normativa fondamentale di riferimento è l’”Accordo Collettivo Quadro” per la costituzione delle Rappresentanza Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento Elettorale” del 7 agosto 1998.
Hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 3 – Accordo quadro 1998 – Parte seconda). L’ARAN ha precisato che a seguito dell’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Quadro, per le modifiche all’accordo collettivo Quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998 – sottoscritta il 28 novembre 2014 – sono stati ampliati i diritti di elettorato attivo e passivo del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato. Sono eleggibili i lavoratori appartenenti alle liste che possono essere presentate:
- dalle associazioni sindacali che hanno sottoscritto l’accordo quadro del 1998;
- dalle associazioni autonome che abbiano aderito all’accordo stesso.
Per la presentazione delle suddette liste è richiesto un numero di firme variabile a seconda del livello occupazionale. Il sistema di voto è proporzionale e segreto. Queste disposizioni non possono essere in alcun modo derogate da accordi successivi, quale che sia il livello di contrattazione (contratto collettivo nazionale di lavoro o decentrato).
Le modalità di voto sono stabilite a livello di contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) o con specifici accordi tra le RSU e la controparte datoriale. In ogni caso devono essere stabiliti il periodo di validità degli organismi rappresentativi delle R.S.U. (di norma pari a tre anni) e le procedure di voto.
Gli attori della contrattazione sono il dirigente scolastico (per l’Amministrazione) e le rappresentanze sindacali unitarie (per il personale), elette dai lavoratori docenti, amministrativi e ausiliari. Il modello di contrattazione vigente nella scuola non è antagonistico, ma cooperativo, orientato all’efficienza-efficacia del servizio e al perseguimento di obiettivi condivisi.
Durata
La RSU svolge il suo ruolo a tempo determinato. Infatti, rimane in carica tre anni, alla scadenza dei quali decade automaticamente e si devono fare nuove elezioni. Sono inoltre previsti, art. 7 dell’Accordo Quadro già citato, i casi di dimissioni degli eletti, la loro sostituzione e l’eventuale decadenza prima del termine.
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