Cosa fa
Il Comitato Genitori di una scuola non è un organo collegiale, ma è comunque riconosciuto dalla normativa vigente:
Art.15 comma 2 del D.lgs. 297/94 – Testo Unico
” I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell’istituto”
Il Regolamento dell’Autonomia Scolastica DPR 275/99 Art. 3 comma 3 – stabilisce inoltre che il CdG ha la possibilità di esprimere proposte e pareri di cui il Collegio Docenti e il Consiglio d’Istituto o di Circolo devono tenere conto ai fini della messa a punto del P.O.F. e dei progetti di sperimentazione.
“Il Piano dell’offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori…”
Il Comitato dei Genitori è quindi considerato un’Associazione di fatto: le sue prerogative ed i suoi limiti sono quelli definiti dal Codice Civile per le Associazioni di Fatto.
La legge sull’autonomia scolastica stabilisce inoltre che il CdG ha la possibilità di esprimere proposte e pareri di cui il Collegio Docenti e Consiglio d’Istituto o di Circolo devono tenere conto ai fini della messa a punto del P.O.F. e dei progetti di sperimentazione.
Perché la sua costituzione possa essere riconosciuta e’ necessario che venga redatto uno statuto, che questo venga approvato dall’assemblea dei rappresentanti, e che venga nominato un Presidente. Altre eventuali cariche (Vicepresidente, Segretario, Coordinatori ecc..) sono facoltative.
E’ compito del presidente indire le riunioni in base alle necessità del momento ed eventualmente allargare l’invito a tutti i genitori.
Svolge essenzialmente una funzione di collegamento tra i rappresentanti di classe e di raccordo tra questi ultimi e gli eletti nel consiglio di istituto in ordine ai problemi emergenti nelle classi. Nulla vieta a tale comitato di assumere autonome iniziative come l’organizzazione di conferenze, la pubblicazione di un bollettino di informazione per i genitori della scuola, la promozione di contatti tra genitori di classi diverse.
All’occorrenza si fa portavoce dei genitori che segnalano problemi riguardanti la scuola e gli studenti, perché e giusto che tutti si sentano rappresentati e ascoltati.
Organizzazione e contatti
Dipende da
Contatti
- Telefono: 0695955210
- Email: rmic841006@istruzione.it
Sedi
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indirizzo
Viale Alessandro Ruspoli, snc, 00126 Roma RM
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CAP
00126
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Orari
Dalle 08:30 alle 16:30
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indirizzo
Viale Alessandro Ruspoli, 80 - 00126 Roma
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CAP
00126
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Orari
Dal lunedì al sabato: dalle 8,20 alle 16,20 per tutte le classi a tempo prolungato, dalle 8,20 alle 13,20 per le classi a tempo normale con un rientro pomeridiano settimanale fino alle 16,20 (il giorno del rientro varia a seconda della classe/sezione)
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indirizzo
Via Mascardi,11 - 00126 Roma
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CAP
00126
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Orari
Dal lunedì al sabato: dalle 8,10 alle 14,10 per tutte le classi. Dopo l'orario scolastico c'è la possibilità di partecipare ad attività di laboratorio.
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indirizzo
Via San de Ursis, 00126, Roma, RM
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CAP
00126
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Orari
La scuola è aperta da Lunedì a Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
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indirizzo
Via della Maggiorana, 4, 00126 Roma RM
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CAP
00126
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Orari
La scuola è aperta da Lunedì a Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.50.
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indirizzo
Viale Fra' Andrea Di Giovanni, 150f, 00126 Roma RM
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CAP
00126
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Orari
La scuola è aperta da Lunedì a Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00, con possibilità di prescuola (7.20 – 8.00) per coloro che ne fanno richiesta.
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indirizzo
Via Andrea Catrani, 00126 Roma RM
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CAP
00126
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Orari
La scuola è aperta da Lunedì a Venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.20 con un rientro pomeridiano settimanale fino alle 16,20 (il giorno del rientro varia a seconda della classe/sezione).
Ulteriori informazioni
Il "Comitato dei genitori" è costituito di diritto, come previsto dall'art. 5 c. 2 del D.L. 297/94 - Testo Unico - dai genitori eletti nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe.
In questa sezione si pubblicano i materiali del "Comitato dei genitori" dell'Istituto Comprensivo di Denominazione e verranno altresì segnalate particolari iniziative.
Il comitato si riunisce i primi lunedì di ogni mese, dalle ore 20.30 alle ore 22.00, salvo diversamente indicato.
Il comitato dei genitori gestisce una propria pagina facebook e un sito: l'istituto comprensivo non ha responsabilità alcuna in merito ai contenuti e ai post pubblicati su tali piattaforme.
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (s.o. G.U. n.115 del 19/5/1994)0.
TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
CAPO I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori
Sezione I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto
Art. 5 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe
1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315 comma 5, sono contitolari delle classi interessate.
2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:
a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;
c) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;
d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti della classe, eletti dagli studenti della classe.
3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità europea.