Sezione: Bandi di Concorso

Voce non prevista per la Scuola.
 
Gli obblighi previsti dalla sezione Bandi di concorso non riguardano questa pubblica amministrazione in quanto il reclutamento del personale avviene esclusivamente mediante graduatorie riferite ad ordinanze ministeriali e non a bandi di concorso emanati di questa pubblica amministrazione.
 
 
Articolo 19 – Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l’elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell’ultimo triennio, accompagnato dall’indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.

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