DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO CERTIFICATI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Con la Direttiva n. 14 del 22/12/2011 del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, sono state introdotte specifiche disposizioni in materia di certificazione amministrativa mirate alla completa “decertificazione” nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e privati.
Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita’ personali e fatti, compresi di CERTIFICATI DI ISCRIZIONE E FREQUENZA DEGLI ALUNNI, sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi (ASL, Poste, INPS, Trenitalia, gestori telefonici, gestori energia elettrica, ecc.) i certificati e gli atti di notorieta’ sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.” (AUTOCERTIFICAZIONI)
Pertanto, sui certificati rilasciati da questa istituzione scolastica sarà sempre apposta la seguente dicitura:
“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2 DPR 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge 183/2011)”
Questa disposizione obbliga il cittadino all’uso dell’autocertificazione.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce. Con la nuova normativa la scelta del cittadino è diventata un obbligo in quanto la pubblica amministrazione ed i gestori di servizio pubblico DEVONO accettare solo autocertificazioni e atti di notorietà e sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni, previa indicazione – da parte dell’interessato – degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Pertanto, ai sensi della legge 183/2011, questa istituzione scolastica rilascia solo i certificati destinati a privati (banche, notai, assicurazioni, ecc.), che in quanto tali sono soggetti all’imposta di bollo da € 16,00 salvo esenzioni stabiliti dalla legge, da indicare nella richiesta.
ESENZIONI – I certificati possono essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo per i casi elencati nel D.P.R. 642/72 Tab. All. “B”, o nei casi previsti da altre norme speciali. Il cittadino ha l’obbligo di citare all’amministrazione a cui fa richiesta di certificazione l’uso e la norma che esenta dall’imposta di bollo, che deve essere citata obbligatoriamente sul certificato rilasciato. Pertanto, la responsabilità per una eventuale evasione dell’imposta, prevista dal D.P.R. 642/72 e successive modificazioni ed integrazioni, ricade esclusivamente sul richiedente e sul funzionario pubblico che lo ha agevolato nel rendere possibile l’evasione dell’imposta. La mancata applicazione dell’imposta di bollo prevede in solido una penale da 2 a 10 volte l’imposta di bollo non pagata.
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