circ. n.11

Uscita autonoma alunni minori di 14 e maggiori di 10 anni

Uscita autonoma alunni minori di 14 e maggiori di 10 anni

In riferimento alla legge n. 172/2017 – articolo 19bis – pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 06/12/2017 e riguardante l’uscita autonoma da scuola dei minori di 14 anni, si comunica che, secondo le nuove disposizioni, sulla base di una valutazione riguardante l’età del minore, il grado di autonomia dello stesso e lo specifico contesto, i genitori possono autorizzare la scuola a consentire l’uscita autonoma del figlio al termine delle lezioni.
Si precisa che l’autorizzazione solleva il personale scolastico da ogni responsabilità legata all’obbligo di vigilanza.
E’ chiaro che, se i genitori non autorizzano la scuola, permangono gli obblighi di vigilanza e il minore al termine delle lezioni va affidato al genitore o a persona dallo stesso delegata.
Riguardo agli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico, si informa che la legge prevede che i genitori possano rilasciare un’autorizzazione agli enti locali affinché i figli minori di 14 anni usufruiscano autonomamente del servizio di trasporto scolastico, esonerando i medesimi enti dalle responsabilità connesse all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata.
Il modello debitamente compilato e corredato dai documenti d’identità di entrambi i genitori inviato via mail al seguente indirizzo agic85700q@istruzione.it corredata da carta di identità di entrambi i genitori.
Sarà compito della segreteria stilare un elenco degli alunni diviso per classi/plessi e consegnarlo ai coordinatori di classe

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