Cosa fa
Il comitato di valutazione dei docenti nasce per effetto dell’Ex art. 11 d. lgs. 297/94 come sostituito dal comma 129 art. 1 l. 107/2016. Il Comitato di valutazione dei docenti è costituito dal dirigente scolastico, da tre docenti in servizio nell’istituzione scolastica di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal Consiglio d’Istituto, da un rappresentante dei genitori scelto dal Consiglio d’Istituto, da un componente esterno individuato dall’USR tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
Compiti del Comitato
Ma quale sono i Compiti del Comitato?
Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
- Della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale;
- il Comitato valuta il servizio di cui all’art. 448 del D. Lgs. 297/94 su richiesta dell’interessato previa relazione del Dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato ai lavori non partecipa l’interessato e il consiglio di istituto provvede all’individuazione di un sostituto. il Comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art. 501 del d. lgs. 297/94
Durata in carica
Il Comitato ha durata di tre anni scolastici. nel caso in cui uno dei membri perda lo status di docente in servizio nella scuola si procede alla surroga con altro membro designato dal Consiglio, se più membri perdano tale status si procede a nuova designazione del Collegio o del Consiglio nel caso di perdita dello status di uno o più genitori si procede a nuova designazione del Consiglio.
Convocazione del Comitato
La convocazione del Comitato spetta esclusivamente al Presidente o all’altro membro del Comitato da lui delegato. Il Comitato è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario. Il Presidente ha l’obbligo di convocarlo anche quando ciò venga richiesto da un terzo dei membri del Comitato. La richiesta di convocazione – sottoscritta dagli interessati – deve essere rivolta allo stesso Presidente e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione. Il Comitato può essere convocato anche in seduta straordinaria.
La modalità di convocazione è attraverso e-mail, di regola e salvo ragioni di straordinari urgenza, almeno 5 giorni prima rispetto alla data di svolgimento della seduta, o in ogni caso non prima di 48 ore dalla data della riunione.
Per motivi di urgenza, l’ordine del giorno può essere integrato , con il consenso della maggioranza dei componenti il comitato medesimo, all’inizio di ciascuna riunione. I componenti del comitato che siano impossibilitati a partecipare alle riunioni sono tenuti a darne comunicazione scritta al Presidente via e-mail.
Le sedute del comitato sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti effettivamente nominati. Poiché i componenti del comitato sono in numero di 7, la seduta del comitato è valida se vi intervengono almeno 4 componenti.
Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti, favorevoli o contrari, validamente espressi dai componenti presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Relativamente alla natura del voto validamente espresso, si precisa che l’astensione non può essere considerata una manifestazione di volontà valida e pertanto non va computata come voto espresso.
La pubblicità degli atti del comitato avviene mediante, la pubblicazione della copia integrale, sottoscritta dal presidente e dal segretario, del verbale di ogni seduta nell’area riservata del personale docente sul sito internet dell’istituto.
Segretario verbalizzante
Il Comitato individua al suo interno il segretario per le verbalizzazioni che saranno sottoscritte dal segretario stesso e dal Presidente (Dirigente scolastico). Il segretario può essere individuato facendo espresso riferimento a una sola seduta.
Quorum costitutivo e deliberativo
Il Comitato:
- è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza;
- per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; l’astensione dal voto costituisce voto validamente espresso; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
La votazione
La votazione per le decisioni da assumere è palese; è segreta solo nel caso in cui si riferisca a persone. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (50%). I voti degli astenuti pur concorrendo alla formazione del numero legale, sono considerati nulli e non sono presi in considerazione per la maggioranza richiesta per la deliberazione.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Status dei componenti del Comitato
Tutti i membri del Comitato sono equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ex art. 30 del d. lgs. 196/2003. 3 essi sono vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal d. lgs. 196/2003.
Modifiche ed integrazioni dei criteri
Il Comitato, con espresso riferimento alle competenze di cui al comma 3 art. 11 del TUR, come modificato dall’art. 129 della legge, decide sull’adozione o conferma del regolamento o dei criteri relativi alla valorizzazione dei docenti e su eventuali richieste di modifica e integrazione di norma entro il 30 settembre di ciascun a. s.; le predette modifiche e integrazioni in vigore direttamente nell’a. s. di riferimento.
Verbalizzazione delle sedute del comitato
Il comitato per il tramite del segretario redige i verbali delle proprie sedute in un apposito registro fornito dal presidente; il verbale riporta distintamente per ciascun punto dell’ordine del giorno, gli elementi essenziali delle operazioni svolte e delle decisioni assunte; i membri interessati a far verbalizzare le proprie posizioni o dichiarazioni devono farne espressa richiesta precisando quanto intendono venga riportato nel verbale medesimo.
Ciascun verbale viene firmato dal segretario e dal presidente e può essere redatto e approvato direttamente a conclusione della seduta; in tal caso, reca in calce prima delle firme, la seguente dicitura: “Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a conclusione della seduta”.
Il verbale può anche essere redatto in forma differita sulla base di appunti presi nel corso della seduta; in tal caso, viene letto o illustrato e approvato nella seduta successiva e reca in calce prima delle firme la seguente dicitura: “Il presente verbale è stato redatto in forma differita sulla base di appunti presi nel corso della seduta e sottoposto ad approvazione nella seduta successiva del comitato”. Le predette diciture costituiscono requisito di validità delle sedute; le decisioni del comitato salva la procedura di ricorso e
la successiva modifica da parte del comitato medesimo, sono immediatamente esecutive alla materiale conclusione della seduta nell’ambito della quale sono state assunte.
Accesso agli atti
L’accesso agli atti prodotti dal comitato si esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
Organizzazione e contatti
Dipende da
Contatti
- Telefono: 0392000621
- Email: mbic8ah00d@istruzione.it
- Posta Elettronica Certificata (PEC): mbic8ah00d@pec.istruzione.it
Ulteriori informazioni
Il Comitato per la valutazione dei docenti è composto da:
- il dirigente scolastico, che lo presiede;
- tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio di istituto;
Il Comitato per la valutazione dei docenti è chiamato a svolgere i compiti seguenti:
- espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente; in sede di valutazione dei neoassunti il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti scelti dal collegio dei docenti e dal docente scelto dal consiglio di istituto ed è integrato dal tutor del neo immesso;
- valutazione del servizio, di cui all’art.448 del D.lgs. 297/94, su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico; se la valutazione riguarda un membro del comitato, questi verrà sostituito dal Consiglio di istituto;
- riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 del D.lgs. 297/94.