Art. 1 – Modalità generali
I criteri per la formazione delle classi dovranno essere ispirati ai seguenti principi:
- il numero degli alunni non deve essere superiore a quello stabilito dalla legge;
- la composizione della classe deve essere al suo interno eterogenea ed omogenea nei confronti delle classi parallele.
Art. 2 Criteri
A tal fine si indicano i seguenti criteri:
- predisposizione di fasce di livello in collaborazione con i docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria;
- prendere in considerazione le indicazioni delle educatrici della scuola dell’infanzia e dei docenti della scuola primaria relativamente al tenere insieme o separare alcuni alunni;
- equa distribuzione dei componenti le varie fasce nei gruppiclasse;
- equa distribuzione nei vari gruppi classe degli alunni nomadi e stranieri;
- equilibrare nei limiti del possibile il numero dei maschi e delle femmine;
- evitare l’inserimento di fratelli o sorelle nella stessa classe;
- inserire nello stesso gruppo classe, nei limiti del possibile, almeno due bambini provenienti dalla stessa sezione della scuola dell’infanzia;
- accogliere la richiesta relativa alla scelta della seconda lingua straniera operata dalla famiglia solo se non in contrasto con l’equilibrio del gruppo classe;
- nei primi dieci giorni di scuola è possibile lo spostamento di alunni da un gruppo classe all’altro solo per sanare eventuali situazioni di grave incompatibilità. Tale richiesta di spostamento deve essere inoltrata dalle docenti di classe alle insegnanti della Commissione formazione classi prime.
Per l’assegnazione della sezione a ciascun gruppo classe si procederà tramite sorteggio alla presenza del Dirigente scolastico e dei membri della Commissione formazione classi.
Webmaster
Personale tecnico0