Comitato studenti

Il comitato studentesco è composto dai rappresentanti di classe di tutte le classi della scuola e dal presidente dell’assemblea studentesca.

Cosa fa

Il comitato studentesco di istituto, previsto dall’art. 13 commi 4 del D.Lvo n.297/94, è espressione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe. Oltre ai compiti espressamente indicati in tale legge (convocazione dell’assemblea studentesca di istituto, funzione di garanzia per l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all’assemblea), può esprimere pareri e formulare proposte direttamente al consiglio di istituto ovvero al collegio docenti o al dirigente scolastico nei rispettivi ambiti di competenza.

Il comitato studentesco ha principalmente una funzione consultiva e propositiva per le questioni che riguardano la comunità studentesca. Può inoltre deliberare per quelle questioni che riguardano prettamente la comunità studentesca.

Inoltre, detto comitato svolge le funzioni e ha le prerogative attribuitegli dall’art. 4 del D.P.R. 10.10.1996 n. 567 e successive modificazioni e integrazioni (regolamento per la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche).

Al comitato studentesco possono essere presentate tutte le questioni relative agli studenti, alla scuola e alle attività scolastiche perché possano essere discusse e votate in modo da definire un’opinione maggioritaria degli studenti.

Componenti del comitato studentesco

A tutte le componenti è data facoltà di parola (per alzata di mano), nel rispetto delle opinioni altrui e del regolamento.

Non è consentita la delega del diritto alla partecipazione all’assemblea e soprattutto non è consentita la delega del diritto di voto.

Possono assistere al comitato altri studenti, docenti, personale ATA, su loro richiesta o invitati, purché abbiano l’autorizzazione del D.S. e del presidente del comitato.

Affinché il comitato studentesco possa rappresentare pienamente le diverse opinioni degli studenti e affinché tutti gli studenti vengano resi partecipi delle attività svolte, i rappresentanti di classe hanno il dovere di riferire nella propria classe di quanto discusso in comitato, possibilmente coinvolgendo i propri compagni in una discussione (preferibilmente durante un’assemblea di classe).

Nomina dei componenti

In caso di dimissioni di qualche membro, subentra il successivo componente della rispettiva lista che ha ottenuto più voti.

I dimissionari non fanno più parte del comitato.

Presidente e articolazioni del comitato studentesco

Il presidente del comitato studentesco viene eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei voti degli aventi diritto (non dei presenti alla votazione) durante la prima convocazione dell’anno scolastico. Hanno diritto al voto esclusivamente i rappresentanti di classe. In detta riunione funge da presidente il rappresentante più anziano che proclama l’eletto e gli cede la presidenza.

Può candidarsi alla presidenza ogni rappresentante di classe; ai candidati è data facoltà di presentare il proprio programma prima della votazione.

La nomina del presidente può essere revocata dall’assemblea stessa, nel caso almeno un quarto dei componenti ne facciano richiesta; in tal caso verrà indetta una votazione a scrutinio segreto e la nomina sarà revocata qualora la metà più uno dei rappresentanti di classe dell’istituto risulti favorevole a tale provvedimento.

I compiti del presidente

Il presidente ha il diritto di convocare, revocare o spostare le date delle riunioni del comitato studentesco, secondo quanto previsto dagli articoli successivi, presiede l’assemblea con funzioni di moderatore, indice votazioni e ne proclama i risultati, garantisce la stesura del verbale e la registrazione delle presenze.

Ha inoltre il dovere di custodire il registro dei verbali nonché tutto il materiale riguardante il comitato e di renderlo pubblico quando richiesto da un membro della comunità scolastica.
Il comitato studentesco può formare commissioni e gruppi per lo svolgimento di compiti specifici, in particolare può esprimere il gruppo di gestione delle attività previsto dal D.P.R. n. 567.

Il presidente controlla i risultati dei predetti organismi e ne è di diritto il presidente, carica che però può essere delegata.

Il comitato può sospendere o sciogliere tali gruppi di lavoro tramite voto con maggioranza dei presenti.

In caso di assenza del presidente, le sue veci saranno svolte dal rappresentante in consiglio di istituto che ha ottenuto più voti.

I rappresentanti in consiglio di istituto e il presidente dell’assemblea di istituto hanno il dovere di aiutare il presidente nella sua funzione qualora si renda necessario.

Convocazione

Le riunioni del comitato possono svolgersi durante una qualsiasi ora di lezione (dalla I alla VI ora).

La richiesta di convocazione del comitato studentesco deve essere presentata alla dirigenza scolastica con almeno tre giorni di lezione di anticipo, deve essere formulata in forma scritta, deve contenere l’ordine del giorno, e può essere presentata dal presidente del comitato studentesco o da chi ne fa le veci.

Il presidente può revocare una convocazione presentando però motivazione scritta e pubblicandola se richiesto.

Programmazione delle attività

Il comitato opera in forma coordinata con gli altri organi degli studenti e con il consiglio di istituto, ma con rilevanza molto diversa, riguardo alle materie che gli competono.

Organizzazione e contatti

Dipende da

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