Cosa fa
Il Collegio dei docenti è l’organo tecnico dell’istituzione scolastica in materia didattica; è un organo equiordinato al dirigente scolastico; quest’ultimo, infatti, svolge una funzione di coordinamento che esclude qualsiasi funzione di carattere gerarchico sovraordinato ai suoi membri.
Le attribuzioni del Collegio dei docenti sono ancora dettate dall’art. 7 del D. L.vo 297/94; esse, malgrado la terminologia un po’ superata, sono perfettamente congruenti con le altre disposizioni in mateira di autonomia scolastica, fuorché il comma 2 lettera h), che prevede l’elezione dei collaboratori; in effetti nessuna norma l’ha esplicitamente disapplicato, ma in seguito all’attribuzione della dirigenza, la disposizione dell’art. 25 comma 5 del D. L.vo 165/01, prevede che i collaboratori siano scelti dal Preside. Un’incongruenza rimasta irrisolta forse in vista di una riforma degli Organi Collegiali che non è mai giunta a termine.
Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
Art. 7 – Collegio dei docenti
1. Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell’istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai sensi del successivo articolo 315, comma 5, assumono la contitolarità di classi del circolo o istituto. Nelle ipotesi di più istituti o scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati, ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze di cui al comma 2.
2. Il collegio dei docenti: a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto. In particolare cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente; b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto; c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi; d) valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica; e) provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle
disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici; f) adotta o promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti; g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell’istituto; h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento. Nelle scuole di cui all’articolo 6, le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all’istruzione ed educazione di minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto sia inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside; i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto; l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente; m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap; n) nelle scuole dell’obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116; o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento; p) esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506; q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309; r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
3. Nell’adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.
4. Il collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.
5. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con l’orario di lezione.
6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera h).
Organizzazione e contatti
Contatti
- Telefono: 0245712964
- Email: miic8ef00b@pec.istruzione.it
Sedi
-
indirizzo
Via Tiziano 9, Buccinasco (MI)
-
CAP
20090
-
Orari
Classi tempo Normale
entrata h.7.55
uscita h.13,45Classi Tempo Prolungato
entrata h.7.55
uscita h.16,30
-
indirizzo
Via Petrarca 21, Buccinasco (MI)
-
CAP
20090
-
Orari
Dalle 08.00 alle 16.00
Ingresso: dalle 08.00 alle 09.00
1ª uscita (straordinaria) dalle 12.45 alle 12.55
2ª uscita dalle 15.30 alle 16.00Pre-scuola gestito dalle insegnanti di sezione: dalle ore 07.30 alle ore 08.00
Servizi comunali:
– prolungamento orario dalle 16.00 alle 18.00
-
indirizzo
Via Aldo Moro 14, Buccinasco (MI)
-
CAP
20090
-
Orari
Dalle 08.00 alle 16.00
Ingresso: dalle 08.00 alle 09.00
1ª uscita (straordinaria) dalle 12.45 alle 12.55
2ª uscita dalle 15.30 alle 16.00Pre-scuola gestito dalle insegnanti di sezione: dalle ore 07.30 alle ore 08.00
Servizi comunali:
– prolungamento orario dalle 16.00 alle 18.00
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indirizzo
Via degli Alpini 48/a, Buccinasco (MI)
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CAP
20090
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Orari
Dalle 08.30 alle 16.30
Ingresso: 08.25 – 08.30
Uscita: 16.30Servizi comunali:
pre-scuola: dalle 07.30 alle 08.25
prolungamento orario dalle 16.30 alle 18.00
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indirizzo
Via Aldo Moro 14, Buccinasco (MI)
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CAP
20090
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Orari
Dalle 08.30 alle 16.30
Ingresso: 08.25 – 08.30
Uscita: 16.30Servizi comunali:
pre-scuola: dalle 07.30 alle 08.25
prolungamento orario dalle 16.30 alle 18.00
Ulteriori informazioni
Il collegio si riunisce ogni volta che il dirigente scolastico lo ritenga necessario o quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta, e comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal capo d’istituto ad uno dei collaboratori. Riguardo le deliberazioni le disposizioni da prendere a riferimento sono rinvenibili nell’art.37 del T.U. che prevede al comma 2 un quorum costitutivo (o strutturale) : per la valida costituzione in adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica e comma 3 un quorum deliberativo (o funzionale): affinché il collegio, validamente costituitosi in adunanza, possa poi positivamente adottare una deliberazione, è necessario che quest’ultima ottenga la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del presidente.